Trasparenza legale dell’organizzazione

Associazione politico-culturale SOCIT – Socialismo Italico, ai sensi dell’art.18 della Costituzione e art.36 del Codice Civile, nata il 27/07/2021, con registrazione notarile.

STATUTO ASSOCIAZIONE POLITICO-CULTURALE “SOCIT – Socialismo Italico
Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Costituzione e Sede
E’ costituita l’Associazione Politico-Culturale senza fine di lucro SOCIT, Socialismo Italico, per volontà di un gruppo di cittadini, riconosciuti come associati fondatori.
L’Associazione potrà istituire sede primaria, sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero nei modi e forme previsti dalle legge. E’ una libera Associazione, ispirata ai valori della cultura del lavoro, al patriottismo, all’antimperialismo e al sincretismo socialista, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, nonché dal presente Statuto.
Art. 2 – Scopi
L’Associazione SOCIT avendo tra i propri valori fondanti la valorizzazione delle radici culturali della Nazione, i diritti sociali e le attività di conoscenza, assistenza e formazione politica rivolti a tutte le fasce della popolazione, si presuppone di:
a) Promuovere la partecipazione attiva sia dei cittadini che dei propri membri alla vita politica, culturale e
amministrativa attraverso le iniziative organizzate;
b) Recuperare i valori fondanti, anche tramite lo studio, della storia della Nazione e dell’attività socialista e sindacalista italiana;
c) Partecipare alla vita politica come servizio di interesse collettivo, anche presentando o sostenendo direttamente candidature;
d) Promuovere attività culturali per la crescita sociale di una comunità, in cui ciascuna persona possa trovare realizzazione mettendo a frutto le proprie capacità e competenze;
e) Mantenere la laicità nelle attività politiche e sociali, sua valorizzazione e possibilità di confronto;
f) Valorizzare le realtà locali, con diretto sostegno a tutte le associazioni che operano sul territorio e che ne preservano il tratto di coesione sociale.
Art. 3 – Attività
L’Associazione SOCIT, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività e ogni azione ritenuta più opportuna diretta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui suoi fini:
a) Cooperare con associazioni e realtà territoriali;
b) Organizzare dibattiti, incontri e convegni favorendo civile dibattito sulle varie tematiche;
c) Produrre e distribuire documentazione e altro materiale atto al perseguimento del fine associativo;
d) Patrocinare iniziative di altre associazioni riconosciute come affini allo scopo della presente associazione;
e) Promuovere attività di formazione e culturali a tutti i cittadini;
f) Promuovere attività editoriali, sia cartacee che in rete, sia dell’associazione che di esterni, sempre delle norme vigenti in materia.
L’associazione potrà comunque compiere tutte quelle operazioni aventi oggetto analogo, affine e connesso a quelli sopra indicati, o comunque strumentali, che saranno ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo associativo.
Art. 4 – Esercizi
Gli esercizi decorrono dall’1 (uno) gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio viene redatto entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione dell’associazione, redatto secondo le norme vigenti pro tempore in materia contabile e fiscale.
Art. 5 – Fondo comune
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai proventi dell’attività svolta, da eventuali versamenti e contributi effettuati dagli associati e da terzi e dai beni acquistati con questi contributi.
Finchè dura l’associazione, gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune nè pretenderne una quota in caso di recesso.

Titolo II – Associati

Art. 6 – Associati
Posso essere membri dell’Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividano gli scopi e i valori fondanti e che si impegnino lealmente a realizzarli insieme agli altri associati, secondo le condizioni inerenti al tesseramento.
Art. 7 – Ammissione degli associati
Per aderire all’Associazione è necessario avanzare richiesta scritta, telematica o cartacea, indirizzata all’Associazione, con apposite informazioni richieste, impegnandosi ad attenersi allo Statuto presente e ad osservare regolamenti e delibere.
Sulla richiesta di ammissione decide il Segretariato secondo quanto infra indicato.
Art. 8 – Quota associativa
Non è prevista quota associativa per entrare a far parte dell’Associazione.
Art. 9 – Diritti e doveri degli associati
Tutti gli associati hanno diritto e dovere di essere informati sulle attività dell’Associazione tramite i canali di comunicazione, partecipare alle attività da esse promossa e fruire di tutti i servizi in essa forniti.
Art. 10 – Cause di cessazione del rapporto associativo
La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. Il recesso può avvenire in qualsiasi momento e deve essere comunicato al Presidente per iscritto con lettera spedita tramite posta elettronica e/o richiesta cartacea firmata. La qualità di associato si perde inoltre per l’esclusione deliberata solamente per gravi motivi dall’assemblea nei confronti dell’associato:
a) che contravvenga alle norme ad agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi, valori e principi dell’associazione;
c) che si sia reso indegno di appartenere all’associazione per gravi comportamenti;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione.
La delibera di esclusione deve essere motivata e può essere impugnata nei modi di legge.

Seguono altre disposizioni in merito al funzionamento dell’Associazione come previsto dalla legislazione vigente.

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