«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?»
Questo il quesito che viene posto agli italiani, chiamati ad esprimersi attraverso il referendum popolare indetto per il 22 e 23 marzo 2026 ovvero se approvare (e quindi far entrare in vigore) il testo di legge costituzionale che potete trovare QUI e che vi invito caldamente a leggere direttamente alla fonte e prima di informarvi attraverso i promotori, ora del SI ora del NO. Di Marco Billeci da Zona Rossa.
Questo perché ritengo sia utile che PRIMA di essere influenzati da bei discorsi, ora per il SI ora per il NO, si abbia un’idea del tema, di cosa si stia parlando: solo così potrete poi accorgervi di eventuali “manipolazioni” dell’informazione.
Ma, quindi, cosa propone questa riforma?
Inizio con lo sfatare un mito: la riforma NON riguarda principalmente la separazione delle carriere, di fatto già in atto dal 2022 dopo la c.d. riforma Cartabia. Semplicemente, l’attuale Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), oggi unico sia per giudici che per pubblici ministeri, viene diviso in due: un CSM per i Giudici (magistratura giudicante), un CSM (magistratura requirente) per i pubblici ministeri. Ma cosa fa il CSM? Il CSM, in pochissime e brevissime parole, si occupa di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari dei magistrati, oltre a nominare e revocare i magistrati onorari. Con lo “sdoppiamento”, i giudici si occuperanno dei giudici, i pubblici ministeri solo dei PM. Il vero “nocciolo” della riforma è l’organizzazione interna della magistratura e l’istituzione di un organo disciplinare ad hoc unico, sia per i giudici che per i PM: l’Alta Corte Disciplinare. Prima di vedere cosa propone il testo costituzionale, facciamo un ripasso sulla situazione attuale, per meglio comprendere cosa e come viene cambiata l’attuale organizzazione.
La situazione attuale:
Ad oggi, il CSM “unico” è composto da 33 membri, così individuati: 3 di diritto, ovvero il Presidente della Repubblica, il Primo Presidente di Cassazione ed il Procuratore Generale di Cassazione. I restanti membri sono per 1/3 “laici” eletti dal Parlamento in seduta comune, per 2/3 “togati” eletti dai Magistrati stessi.
I “laici” sono professori ordinari d’università in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione e vengono chiamati così poiché “esterni ai togati”.
I “togati” sono appartenenti alla magistratura ovvero, indossano la toga , da qui il nome.
Cosa cambia con la riforma?
Il Presidente della Repubblica resta presidente di entrambi i CSM, il Primo Presidente di Cassazione diviene membro di diritto del CSM “Giudicante” mentre il Procuratore Generale di Cassazione diviene membro di diritto del CSM “Requirente”. Quindi, fin qui, “c’erano – ci saranno“.
Il restante è così suddiviso: 1/3 “laici”, non più eletti dal Parlamento ma estratti a sorte da un elenco di professori ordinari d’università in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione. Elenco che il Parlamento, in seduta comune, dovrà compilare entro i primi sei mesi dall’insediamento. Quindi, elenco pre-esistente e non certo creato ad hoc sul momento. Una sorta di “albo” pre-esistente da cui attingere al momento del bisogno, non certo una nomina ad personam quindi, come invece accade oggi con l’elezione diretta, figlia di accordi politici interni al parlamento. Con la riforma, eventuali “giochi di potere” devono riguardare l’intero elenco e non il singolo candidato ed il sistema dell’estrazione a sorte rende impossibile sapere a priori chi ricoprirà la funzione mentre oggi, con l’elezione, si sa che il “gioco” porterà Tizio e non Caio sulla poltrona.
I restanti 2/3 estratti a sorte, rispettivamente tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Anche qui, non più elezioni ma estrazione a sorte fra chi già ricopre la carica di magistrato.
Come si può vedere, la sostanza non cambia: 1/3 laico e 2/3 togati era, 1/3 laico e 2/3 togati sarà. La “componente politica” quindi rimane la stessa di oggi. Non cambia la sostanza ma la modalità di nomina che, a mio avviso, toglie potere alla politica, sia essa parlamentare che correntistica interna alla magistratura: come fai a sostenere la corrente “X” piuttosto che la corrente “Y” se non sai chi occuperà la poltrona? Al massimo, le “correnti” e le eventuali “pressioni” nasceranno dopo l’estrazione a sorte ma hanno una data di scadenza: 4anni, la durata del mandato legato alla poltrona. Allo scadere, bisognerà attendere le nuove estrazioni per ricreare nuove correnti, esercitare nuove pressioni. Oggi, invece, con le correnti e le “fazioni politiche” interne alla magistratura, cambia il candidato ma non l’eventuale “lunga mano” poiché l’attuale candidato alle elezioni proviene sempre dalla stessa “parrocchia” dell’uscente e, quindi, garantisce “potere” sempre e solo a quella corrente interna alla quale, obtorto collo, tocca sottostare.
Passiamo ora all’altra questione “annosa” della riforma: l’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare.
Ad oggi, la funzione disciplinare è svolta dalla Sezione Disciplinare del CSM. Tale sezione è composta da 20 membri: 6 titolari e 14 supplenti, tutti eletti fra i già membri del CSM. Essendo che i membri sono 33 e che la sezione disciplinare ne richiede 20, praticamente la stragrande maggioranza di chi si occupa della gestione delle carriere dei magistrati si occupa anche della funzione disciplinare.
La riforma prevede la creazione di un Alta Corte Disciplinare esterna ai CSM ed indipendente da essi, separando così la funzione disciplinare dalla gestione carrieristica. Il Testo di riforma prevede che essa sia composta da 15 giudici, così individuati: 3 “laici” nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; 3 “laici” con i medesimi requisiti dei precedenti, estratti a sorte da un elenco di soggetti che il Parlamento in seduta comune provvede a redigere entro 6 mesi dall’insediamento (quindi, come per i CSM, anche qui elenco pre-esistente); 9 “togati”, di cui 6 magistrati giudicanti e 3 magistrati requirenti, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità, estratti a sorte dalle rispettive categorie di appartenenza. Come si può notare, la maggioranza è in mano alla magistratura e non alla politica, avendo 9 rappresentanti su 15 togati. L’eventuale influenza “politica” riguarderebbe solo i 3 membri del Parlamento ma, anche qui, vale il ragionamento di prima: sono estratti a sorte da un elenco pre-esistente e non eletti direttamente. Quale “corrente politica” seguiranno? Quale prevale? Lo si scopre solo al momento del sorteggio ed anche se venissero sorteggiati 3 membri della stessa corrente politica (cosa possibile ma improbabile) essi comunque sarebbero sempre e solo 3 su 15… A me appaiono un po’ pochi per “influenzare” le decisioni dell’Alta Corte.
Per carità, magari la nuova composizione nasconde malfunzionamenti ad oggi non apprezzabili ma sicuramente “spezza” o quantomeno indebolisce drasticamente l’attuale sistema correntistico interno alla magistratura. Sarà peggio? Sarà meglio? Lo sapremo solo se passa la riforma e si attua questo nuovo sistema. Personalmente, ritengo che l’attuale sia sicuramente da cestinare: la politica, sia essa parlamentare o interna, dovrebbe rimanere sempre fuori dalla Giustizia!
In conclusione, a me appare una riforma sul modo e non certo sulla sostanza che ritengo resti invariata se non addirittura venga rafforzata, avendo spezzato-ridotto l’influenza politico-correntista. Vi invito a leggere il testo della legge che siamo chiamati ad approvare e vi ricordo che, trattandosi di referendum approvativo, NON E’ PREVISTO IL QUORUM: vuol dire che il risultato sarà valido e vincolante comunque, che abbiano votato in 10 o in 10 milioni!
Ragionate, fate le vostre valutazioni e poi decidete: qualsiasi opinione personale, figlia di ricerca, studio e consapevolezza personale, è e sarà per me sempre rispettabile, sia che vi porti a decidere per il SI, sia che decidiate per il NO. L’importante è ragionare con la propria testa, attivarsi, conoscere e saper distinguere la propaganda dalla reale informazione. Purtroppo, di becera propaganda, ne sto vedendo fin troppa, sia dal SI che dal NO e la cosa è, a mio avviso, vomitevole poiché la Giustizia non può e non dovrebbe essere decisa da slogan.
Buon REFERENDUM a tutti!